29 Ottobre

Riforma delle professioni sanitarie: primo via libera della Camera tra delega al Governo, nuovo scudo penale e modifiche alla responsabilità civile

29/10/2026, Milano

Il disegno di legge 2700-A, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, avvia una riforma organica delle professioni sanitarie e della responsabilità medico-sanitaria, con l’obiettivo di rafforzare il Servizio sanitario nazionale, valorizzare il personale e ridurre il rischio giudiziario e il ricorso alla medicina difensiva.

La delega riguarda, in particolare, il personale sanitario, il lavoro flessibile, le aree disagiate, la semplificazione amministrativa, la sicurezza, la formazione e i sistemi incentivanti. È inoltre previsto lo sviluppo delle competenze secondo l’approccio “One Health”, un sistema nazionale di certificazione affidato ad AGENAS e un rafforzamento della sanità digitale, anche attraverso la disciplina dell’impiego dell’intelligenza artificiale. Ulteriori interventi riguardano la formazione specialistica e la riforma degli Ordini professionali.

La novità di maggiore rilievo concerne tuttavia la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. Il nuovo art. 590-sexies c.p. rende strutturale il cosiddetto “scudo penale”, prevedendo che il sanitario che rispetti le raccomandazioni contenute nelle linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto, sia punibile soltanto per colpa grave. Linee guida e buone pratiche vengono poste sullo stesso piano e la limitazione della punibilità non riguarda più soltanto l’imperizia, ma si estende anche alle ipotesi di negligenza e imprudenza.

Il nuovo art. 590-septies c.p. individua specifici parametri per l’accertamento della colpa e del suo grado. Il giudice dovrà considerare, tra gli altri fattori, la scarsità delle risorse umane e materiali e le carenze organizzative non evitabili dal sanitario, la limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche, la concreta disponibilità di terapie adeguate, la complessità della patologia e dell’attività svolta, il ruolo ricoperto nell’ambito della cooperazione multidisciplinare e le eventuali condizioni di urgenza o emergenza.

La riforma interviene parallelamente sulla legge n. 24/2017, cosiddetta legge Gelli-Bianco, modificandone gli artt. 5 e 7. Anche sul piano civile vengono sostanzialmente recepiti i parametri previsti dal nuovo art. 590-septies c.p. ai fini dell’accertamento della colpa del sanitario e del suo grado, ferma restando l’applicazione dell’art. 2236 c.c. in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. Ne deriva un significativo rafforzamento della tutela del singolo professionista, soprattutto quando l’evento dannoso sia riconducibile anche a condizioni strutturali, organizzative o emergenziali sfavorevoli.

Rimane invece invariata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. La valorizzazione normativa delle carenze organizzative e della scarsità delle risorse come possibili fattori di esclusione o attenuazione della colpa individuale del sanitario potrebbe, pertanto, determinare un maggiore rilievo della cosiddetta “colpa di organizzazione” della struttura e una conseguente canalizzazione delle pretese risarcitorie verso le aziende sanitarie.

Il provvedimento contempla inoltre una procedura speciale per la reiscrizione di alcuni sanitari radiati dall’Albo per fatti non dolosi commessi durante l’emergenza da SARS-CoV-2. Il disegno di legge deve ora essere esaminato dal Senato e, pertanto, la riforma non è ancora definitivamente approvata. Una volta completato l’iter parlamentare, le disposizioni del Capo II in materia di responsabilità saranno immediatamente applicabili, mentre le riforme previste dal Capo I richiederanno l’adozione dei relativi decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

(avvocato Francesca Di Marco)