Il 14 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute, avente ad oggetto le Linee guida nazionali sull'erogazione del servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie aperte al pubblico, che erano state approvate lo scorso 11 settembre.
Tale provvedimento, che ha colmato un precedente vuoto normativo, avendo uniformato la disciplina a livello nazionale, regolamenta il cosiddetto “deblistering”, ovvero il servizio consistente nell’operazione di sconfezionamento dei medicinali industriali dal loro involucro originario (blister) e nel loro successivo riconfezionamento in contenitori personalizzati, in favore di pazienti anziani e politrattati, con l'obiettivo di azzerare gli errori di assunzione e contrastare lo spreco di farmaci.
Questo servizio che era già stato legittimato dal Consiglio di Stato, con parere n. 992 del 2 settembre 2025, trova il suo fondamento normativo nell’art. 1, comma 2, lett. e-bis d.lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009, in materia di nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità perseguita dal legislatore con le Linee di indirizzo è riportata nelle premesse del provvedimento, ove si afferma che le stesse “definiscono un quadro di riferimento nazionale volto a favorire modalità applicative di accesso personalizzato al farmaco uniformi sul territorio, garantendo qualità e sicurezza del percorso di accesso alle cure, tutela del paziente e a supporto dell’aderenza terapeutica”, essendo precisato che “si applicano esclusivamente al servizio erogato presso le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, nell’ambito del rapporto diretto tra farmacista, paziente e medico prescrittore”, non assumendo il servizio carattere produttivo o industriale
Le Linee Guida prevedono una limitazione soggettiva all’espletamento del servizio, il quale “è erogato esclusivamente dalla farmacia che ha in carico il paziente, la quale utilizza unicamente i farmaci da essa stessa dispensati. In questa prospettiva, il servizio non è scindibile in fasi affidate a operatori distinti, né configurabile come attività delegabile o frazionabile tra soggetti diversi, né come servizio intermedio tra farmacie o tra operatori economici e farmacie, risultando escluso il ricorso a modelli di intermediazione”.
Sono, inoltre, delineate le specifiche tipologie di farmaci che possono essere oggetto di allestimento personalizzato e quelli che restano categoricamente esclusi e assoggetta le farmacie e specifici standard di sicurezza e tracciabilità, essendo tenute a operare nel rispetto di rigorosi requisiti organizzativi e igienico-sanitari, seguendo specifiche modalità operative e dovendo garantire la totale tracciabilità del lotto d'origine e della data di scadenza del medicinale. Il farmacista mantiene la piena responsabilità professionale sulla stabilità del prodotto finale.
Il testo si chiude con la precisazione che “le Regioni e le Province autonome, nell’ambito dei rispettivi Accordi Integrativi, disciplinano gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio”, potendo integrare tale regolamentazione nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi e dei requisiti minimi ivi definiti, al fine di assicurare coerenza del sistema, sicurezza delle prestazioni ed equità di accesso.(avvocato Annalisa Cecchi)